Il trust Italia è il secondo strumento di tutela del patrimonio che andrò ad analizzare. La settimana scorsa abbiamo infatti parlato del fondo patrimoniale, constatando che si tratta di uno strumento molto valido ma che presenta determinati limiti. Il trust patrimoniale sarà in grado di fare meglio?
Trust Italia: un vincolo di fiducia sul tuo patrimonio per proteggerlo da aggressioni esterne
Nell’ambito delle misure di tutela del patrimonio, lo scopo principale degli istituti disciplinati dalla legge è quello di “accantonare” un determinato ammontare di beni per destinarlo a un determinato scopo o a una determinata persona.
Gli anni che stiamo vivendo sono particolarmente difficili per gli imprenditori e i liberi professionisti, che spesso si ritrovano schiacciati dalle tasse e ricorrono a continui finanziamenti per portare avanti la loro attività.
I risparmi accumulati, se non gestiti correttamente con strumenti come ad esempio la costituzione di srl, si trovano a mescolarsi a quelli personali e della famiglia. Questo può provocare conseguenze importanti nell’eventualità in cui si presentino dei problemi.
A essere minacciati sarebbe non solo l’impresa, ma anche i risparmi di famiglia, in qualunque forma essi siano costituiti (conto in banca, casa di famiglia, casa al mare, titoli di credito…).
Di sicuro non è ciò che vuoi che accada. E, per fortuna, non è quello che succederà, se adotterai le opportune misure di protezione come il trust Italia.
Come nasce il trust?
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.
Ciò avviene attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona “trustee” o ad una società professionale “trust company”.
Trust è un termine inglese che significa fiducia. Questo esprime perfettamente il senso del trust: l’ individuazione di una persona di fiducia (o di una trust company) che amministri un determinato patrimonio.
Questo istituto nasce infatti nei paesi anglosassoni, dove il concetto di sdoppiare la proprietà è abbastanza comune, come in tutti i paesi in cui vige la common law.
Qui si è avvertita la necessità di separare una parte di patrimonio per poterla “affidare” a qualcuno.
L’istituto è entrato a pieno titolo nell’uso comune e, dopo qualche anno, è approdato anche in Italia.
Il trust in Italia
La semplicità del meccanismo e le possibilità offerte hanno fatto sì che questo strumento venisse stimato e apprezzato anche in Italia. Si è quindi subito pensato di poterne fare liberamente uso.
In realtà, sebbene il Trust in Italia è stato riconosciuto, non è ancora regolamentato dalla legge italiana.
Ciononostante, l’istituto del trust viene considerato accettato in quanto, in assenza di una legge nazionale, la legge applicabile viene scelta volontariamente dal disponente.
Come? Sempre nell’ambito delle giurisdizioni che ammettono e disciplinano in modo specifico il trust (esempio l’Inghilterra, il Jersey, etc).
La legge in questione è la Convenzione sottoscritta all’Aja il 1° luglio 1985, e ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364. Questa resta molto generica, perché si limita a definire le linee guida generali, senza entrare nello specifico e nella gestione pratica.
In caso di contenziosi, però, non essendoci una legge a cui far riferimento, ci si dovrà rifare a quella vigente in uno dei paesi che la applicano.
Come si costituisce un trust patrimoniale?
La procedura è in realtà abbastanza semplice.
Il numero degli attori coinvolti in questo procedimento può variare, ma avremo di sicuro:
- Il Settlor:è il disponente, ossia il proprietario di beni che decide di istituire il trust a tutela del patrimonio familiare. Può essere un manager di una grande azienda o anche un concessionario di auto, un meccanico, un commerciante. È, in ogni caso, una persona che ha bisogno di isolare parte del suo patrimonio per destinarlo a uno scopo particolare.
- Il Trustee: è lui la persona di fiducia. Quest’ultimo diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.
In sostanza il trustee diventa “l’amministratore” dei beni oggetto del trust Italia: sarà l’unico titolare dei diritti su questi beni. Ovviamente l’idea di fondo è che la condotta del trustee debba rispettare i principi di tutela dell’interesse del proprietario originale dei beni o comunque del perseguimento del fine attribuito al trust ed indicati nello stesso.