La società in accomandita semplice, s.a.s. è una delle tante forme organizzative e fiscali che un’impresa può assumere. È anche una delle più comuni utilizzate in Italia, anche se in misura minore rispetto alla ditta individuale, che abbiamo esaminato la scorsa settimana.
Anche la società s.a.s. – definizione spesso utilizzata per abbreviare – presenta delle caratteristiche sicuramente interessanti, ma anche alcune criticità. Per questo, la analizzeremo nel dettaglio per capire se è davvero la forma societaria giusta per te e per il tuo business.
La società in accomandita semplice: una forma organizzativa caratterizzata dalla divisione dei compiti e delle responsabilità
Al momento di dare avvio a un’attività non è mai semplice capire quale sia la giusta forma societaria da assumere. Ci facciamo consigliare dal commercialista, dagli amici, da chi ha già vissuto quest’esperienza, ma ogni impresa è un caso unico, perché ogni impresa è formata da persone, con i loro progetti, i loro sogni e le loro aspirazioni.
Nonostante quindi le migliori intenzioni, a volte si finisce per sbagliare e di pentirsi della propria scelta anche anni e anni dopo averla fatta, o semplicemente cambiano le condizioni e quella formula non risulta più efficace.
Proprio per questo vogliamo esplorare pregi e difetti di ogni forma giuridica: perché non è mai tardi per cambiare ed è compito dell’imprenditore modularsi ed adeguarsi ad un mercato in continuo cambiamento.
La struttura della società in accomandita semplice
Una sas, società di persone è una società in cui esistono principalmente due categorie di soci: gli accomandatari (da qui il nome) e gli accomandanti.
I primi sono i soci che si occupano della gestione e dell’amministrazione dell’impresa in toto. Un po’ come il responsabile della ditta individuale e come i soci della S.n.c. (di cui parleremo a breve), essi hanno una responsabilità illimitata.
Gli accomandanti, invece, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota in loro possesso, e non si occupano dell’amministrazione.
Proprio per questa divisione delle responsabilità, il nome di almeno uno dei soci accomandatari deve comparire all’interno della ragione sociale dell’impresa.
Il ruolo dei soci
Abbiamo detto che gli accomandanti hanno delle responsabilità minori, ma lo stesso vale per gli obblighi. Non possono, infatti, concludere contratti con i clienti, né tantomeno compiere degli atti di amministrazione, a meno che non ci sia una specifica autorizzazione e delega da parte di uno dei soci accomandatari.
Possono però, sotto autorizzazione degli accomandatari, dare un parere in merito ad alcune questioni ed effettuare operazioni di verifica.
Un socio accomandante può inoltre trasmettere la propria quota in caso di morte o anche cederla a terzi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Possono invece, sempre, accedere e verificare il bilancio, nonché tutti gli altri documenti societari.
E gli accomandatari, invece? L’amministratore deve essere nominato non solo con il consenso degli altri accomandatari, ma anche con quello del numero di soci accomandanti che insieme costituiscono la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Nel momento in cui vengono a mancare questi ruoli, l’impresa ha sei mesi di tempo per cercare un “sostituto”, dopodiché la società smette di esistere. Il presupposto della società in accomandita semplice, infatti, è proprio la compresenza di questi due ruoli.
Il procedimento
Ora che la distinzione tra i due tipi di soci ti è chiara, passiamo alla costituzione della società in accomandita semplice. Come funziona?
Il presupposto è certamente, come sempre, l’iscrizione al Registro delle imprese. Ma prima di questo è necessario procedere con l’atto costitutivo, nel quale devono essere contenuti i nomi dei soci accomandatari e quelli accomandanti. Il contratto costitutivo non ha obblighi particolari dal punto di vista della forma, se non quello di essere redatto in forma scritta come atto pubblico o come scrittura privata ai fini dell’iscrizione al registro.
Dal punto di vista contenutistico, invece, devono essere presenti diversi elementi.
- Generalità di ogni socio;
- Ragione sociale;
- Oggetto sociale;
- Sede della società e eventuali sedi secondarie;
- Durata della società;
- Conferimenti di ciascun socio (oltre alla già citata distinzione del ruolo);
Cosa succede se il contratto presenta qualche errore? Ciò non comporta la mancata validità del contratto, perché l’impresa continuerà a esistere. Non potrà però operare, perché non potrà iscriversi al Registro delle imprese.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, da un socio accomandatario o dal notaio in caso di atto pubblico.
La soggettività giuridica e il patrimonio
Uno dei vantaggi della società in accomandita semplice rispetto alla ditta individuale è la soggettività giuridica. Ciò significa che l’impresa costituisce, da sola, soggetto giuridico, ed è quindi in questo senso indipendente dai soci.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la componente patrimoniale.
La scorsa settimana abbiamo parlato di come, per la ditta individuale, in caso di debito i creditori potessero rivalersi sul patrimonio personale dell’imprenditore, in quanto questo non può essere scisso da quello della società.
Anche per le società in accomandita semplice si parla di “autonomia patrimoniale imperfetta”. Il creditore del singolo può infatti rivalersi sul patrimonio societario, così come il creditore societario può rifarsi sul patrimonio del singolo socio.
Tuttavia, non si tratta di una possibilità illimitata. Con la società in accomandita semplice, infatti, prima di potersi rivalere sul patrimonio personale deve essere avvenuta un’infruttuosa escussione del patrimonio societario.
Allo stesso modo, chi ha un credito con il singolo socio può sì rivalersi sulla società, ma solo per gli utili eventualmente spettanti al socio e comunque, finchè la società esiste, non può chiedere la liquidazione della sua quota.
Sulla carta, quindi, la società in accomandita semplice sembra una soluzione di compromesso abbastanza conveniente, poiché comporta una gestione semplice ma senza i rischi della ditta individuale.
La trasformazione in SRL
Nella pratica, le cose non stanno proprio così. In molti casi il passaggio a una SRL risulta la soluzione migliore. Quali sono questi casi?
Principalmente si tratta della fortunata eventualità in cui gli affari vadano bene, tanto da portare a una crescita degli utili.
In questi casi, la trasformazione in una SRL presenta diversi vantaggi, poiché consente di rompere definitivamente il legame tra il patrimonio societario e quello personale, salvaguardandolo così dagli eventuali creditori o difficoltà proprio quando le somme iniziano a farsi più importanti. Questo è ancor più vero nel caso in cui i diversi soci abbiano un reddito molto differente tra loro.
Un altro motivo per la trasformazione è invece la convenienza fiscale: il passaggio a una SRL, infatti, consente di godere di svincoli fiscali applicabili con una corretta gestione d’impresa.
Mentre le società di persone sono soggette al pagamento dell’Irpef con aliquote progressive su tutti i redditi della società più l’Inps per ogni singolo socio, con la SRL basta il pagamento dell’Ires più l’Irpef per i soci, ma solo in base agli utili distribuiti.
Infine, il famoso “marchio nero” di inaffidabilità finanziaria con una SRL non si estende anche ai suoi soci, ma resta confinato all’interno dell’azienda. In questo modo non c’è il rischio di non ottenere mutui o altri prestiti a livello personale.
Sono anche altri i vantaggi della trasformazione in SRL, ma non vogliamo svelarteli tutti subito!
Le prossime settimane analizzeremo infatti anche altri tipi di forme societarie mettendole a confronto.
Da quanto detto finora, la scelta della forma societaria spetta solo ed esclusivamente all’imprenditore, che conosce la sua situazione finanziaria, il tipo di business e il rapporto da instaurare con i suoi soci, ma spesso non ha tutte le informazioni necessarie per valutare le scelte di questa scelta a breve, medio e lungo termine.