Regime di contabilità semplificata

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Il regime di contabilità semplificata è una delle modalità con cui è possibile organizzare la tenuta contabile della propria attività imprenditoriale.

Come abbiamo visto la scorsa settimana, la contabilità aziendale è un elemento necessario nonché imprescindibile per qualunque tipo di impresa. Solo in questo modo, infatti, è possibile tenere sotto controllo le entrate e le uscite e capire quando si sta divergendo troppo dall’obiettivo prefissato.

Regime di contabilità semplificata: una possibilità per una gestione più semplice delle spese

Abbiamo anche visto che il diverso regime adottato dipende dal tipo di attività e della grandezza dell’impresa.

Per questo, solo alcuni hanno la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata. Tutti gli altri, invece, dovranno attenersi alla contabilità ordinaria, che prevede più obblighi e procedure da rispettare.

La prima cosa da fare, dunque, è capire se la tua impresa può davvero utilizzare un regime di contabilità semplificata.

Chi può farlo?

I requisiti contabilità semplificata sono elencati dalla legge. In particolare, è l’articolo 18 del DPR 600/73 regolare l’accesso a questa opportunità. Opportunità perché, a differenza della contabilità ordinaria, con la contabilità semplificata non è necessario produrre tutta una serie di documenti e registrazioni che comportano impiego di tempo e risorse.

Secondo l’articolo 18, dunque, i requisiti per poter adottare un regime di contabilità semplificata si dividono in oggettivi e soggettivi.

Soglia di reddito

Questo è il criterio oggettivo. Per poter accedere a questa possibilità è necessario che il reddito annuo dell’impresa non superi un tetto fissato nella cifra di 400.000 € di ricavi per la prestazione di servizi e 700.000 € per tutte le altre attività.

Bisogna prestare attenzione a cosa si intende effettivamente con la parola “ricavi” annui. Fino all’anno scorso, infatti, i ricavi da tenere in considerazione per la determinazione del totale seguivano il criterio di competenza, ossia tenevano conto soltanto delle azioni svolte in quel determinato periodo di tempo e, in sostanza, trattava i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente, semplificando: fatture di vendita/acquisti emesse/ricevute nell’anno.

Dal 2018, invece, viene utilizzato il criterio per cassa, secondo cui solo i costi già pagati e i ricavi già incassati vengono considerati.

E se la tua attività è nuova? In tal caso, potrai fare una stima dei costi e adottare per il primo anno il regime di contabilità semplificata, e valutare a fine anno se le previsioni sono state rispettate. Se così non fosse, è necessario il passaggio al regime ordinario.

Infine, bisogna tenere conto del fatto che alcune imprese svolgono contemporaneamente più attività, e possono quindi sia offrire servizi che vendere prodotti: in tal caso quale soglia di reddito si applica?

Presto detto: per questo tipo di attività bisogna fare registrazioni separate, e sarà l’attività prevalente a determinare la soglia da tenere in considerazione.

Se questa distinzione non viene fatta, sarà l’attività di prestazione di servizi a prevalere.

regime di contabilità semplificataLa tipologia di impresa e forma societaria

Quello della forma societaria è un altro dei requisiti contabilità semplificata, nello specifico quello soggettivo.Per poter usufruire del regime di contabilità semplificata l’impresa deve essere:

  • Impresa commerciale individuale;
  • Società di fatto;
  • In accomandita semplice;
  • In nome collettivo;
  • Società di armamento.

La contabilità semplificata ditta individuale e la contabilità semplificata professionisti sono quindi ammesse se contenute nell’elenco.

L’elenco di queste forme societarie implica automaticamente l’esclusione di tutte quelle che non sono citate, impedendo così l’adozione di un regime di contabilità semplificata.

Chi è escluso?

  • Enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali
  • Organizzazioni di società
  • Associazioni non riconosciute
  • S.r.l., S.r.l.s., S.p.A. e S.a.p.a.

Già, la costituzione di una Srl o di una SpA, due delle forme societarie più comuni, non consente la contabilità semplificata.

La generica definizione di “imprese minori” utilizzata per definire le imprese soggette alla contabilità semplificata è quindi fuorviante.

I documenti

In caso di contabilità semplificata, restano obbligatori alcuni documenti quali il registro Iva acquisti, il registro Iva vendite e il registro incassi e pagamenti.

Questi “libri” sono infatti indispensabili all’agenzia delle entrate per la verifica del reddito imponibile, e conseguentemente per la tassazione.

Non sono invece da produrre tutti gli altri registri, tra cui il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliare, che sono invece obbligatori per le aziende in contabilità ordinaria.

Una volta tenuti a mente tutti questi elementi è possibile effettuare la scelta, considerando anche che, se i tempi di gestione sono sicuramente ridotti per il regime a contabilità semplificata, altrettanto ridotti sono i tempi di verifica e dell’applicazione delle sanzioni.

La scelta

Quello che devi ricordare al momento dell’apertura della tua impresa, o in caso decidessi di rivedere il tuo regime, è che quella riguardante la contabilità semplificata è una scelta, non un obbligo. L’obbligo riguarda soltanto la contabilità ordinaria.

Ciò significa che, se la tua impresa ha i requisiti per adottare un regime di contabilità semplificata, puoi scegliere di farlo o meno.

La tua domanda successiva sarà quindi: come faccio a scegliere?

E la risposta è: difficilmente potrai farlo da solo. È una scelta importante, che dipende da una pluralità di fattori che coinvolgono la struttura dell’impresa, l’organizzazione interna, il prodotto/servizio offerto, la tua idea imprenditoriale, se hai impostato o meno un controllo di gestione appropriato ed altro ancora.

Solo una profonda conoscenza dei limiti a cui sottostare e delle possibilità offerte dalle varie opzioni può condurre alla scelta più adeguata.

Nel caso in cui la scelta propenda per il regime ordinario, sarà necessario effettuare il passaggio, dato che al momento della costituzione dell’impresa viene applicato, se rispondente ai requisiti, direttamente la contabilità semplificata.

Prevedi che la attività da avviare avrà un fatturato basso nei primi anni e vuoi limitare al massimo i costi relativi al commercialista per la tenuta della contabilità?

Il regime forfettario

Proprio come avviene nel caso della tassazione, il regime forfettario ha alcune agevolazioni, ulteriori rispetto a quelle della contabilità semplificata.

Ovviamente, crescono in egual misura i limiti e i requisiti da rispettare.

Si parla infatti in un ricavo massimo annuale di 30.000 € in caso di prestazione di servizi e il 50.000 € in caso di tutte le altre attività.

Tuttavia, il limite dei ricavi per il regime forfettario risponde anche alle regole imposte dal tipo di attività svolta. Le varie attività sono raggruppate attraverso i codici Ateco, e la cifra può variare sensibilmente da settore a settore.

 Per poter effettuare la scelta o il passaggio da un tipo di contabiltà all’altro, piuttosto che optare per il regime forfettario, sarà quindi necessario procedere ad attente e misurate valutazioni.

Scopri subito come adottare il regime più conveniente e usufruire di tutti i vantaggi messi a disposizione

Vito De Giglio

Area Fiscale


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