Appalti 2020: nuove regole

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appalti 2020

 Come abbiamo visto in precedenza, la nuova Legge di Bilancio ha molto a cuore la lotta contro l’evasione fiscale contributiva e contro le frodi fiscali. Questo braccio di ferro si riversa anche nelle novità contenute nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124. Per gli appalti, a partire dal 1° gennaio 2020 ci saranno diverse novità che riguarderanno le ritenute e le compensazioni. Se hai avuto modo di leggere di cosa si tratta, e sei rimasto incerto su alcune misure, sappi che le stesse sono state modificate nel processo di conversione in legge. A partire dal 1° gennaio 2020 si aggiunge un cambiamento in ambito di appalti pubblici, ovvero le soglie che individuano i contratti di rilevanza comunitaria negli appalti di forniture.

Cosa c’è da sapere sulle novità per gli appalti 2020?

Che tu sia il committente o l’impresa appaltatrice, sappi che dal 1° gennaio 2020 chi affida il “compimento di una o più opere, o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi”.

In questo modo, che l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice sia la tua o un’altra, i versamenti saranno distinti e con F24 specifico per ogni singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Tra le misure sugli appalti 2020 si distingue quindi cosa devono fare le imprese appaltatrici e cosa i committenti.

Cosa devono trasmettere le imprese?

Le imprese di cui sopra, dovranno inoltre trasmettere al committente, entro 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati tramite il codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:

  • Il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
  • L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione.
  • Il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio.

E se l’impresa viene meno agli accordi?

Secondo le nuove modifiche sugli appalti 2020, nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici omettano la trasmissione dei dati, omettano o versino un numero insufficiente di ritenute, il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati. Questa sospensione può essere comunicata entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Se vuoi stare al passo con tutte le novità riguardanti la Legge di Bilancio e le misura sugli appalti 2020 segui il nostro blog o contatta i nostri esperti per una consulenza aziendale per la tua attività.

 

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